Comune di Civitavecchia


Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) - Competenza Citta Metropolitana

UfficioSUAP
Procedimenti collegatiMODULISTICA AVVIO PROCEDIMENTO UNICO
DefinizioneAUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A) - DICHIARAZIONE IN DEROGA E COMUNICAZIONI NEF

L-Autorizzazione Unica Ambientale e un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese, in attuazione dell-art. 23 del D.L. n. 5 del 9/2/2012, convertito dalla Legge n. 5/2012 (-decreto semplificazioni-).
1) _ COS-E LA A.U.A.:
Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza dell-Ente Provincia che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l-impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, di seguito elencati (*):
a). autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e, in particolare:
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche e assimilate di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate <di 50 a.e. di competenza del Comune e >= 50 a.e. di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
b). autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
La presente nota informativa e suscettibile di eventuali cambiamenti interpretativi alla luce dei lavori della Conferenza Unificata Stato - Regione di cui all-art. 10 del DPR 59/13.
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale ? AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
d). autorizzazione all-utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
e). comunicazioni per l-esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

(*) Con specifiche norme regionali da emanare, potranno eventualmente essere aggiunti, e quindi compresi nell-AUA, ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia
ambientale.
L-AUA AVRA DURATA PARI A 15 ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI RILASCIO.
2) _ CHI RICHIEDE l-AUA:
Il regolamento 59/13, in attuazione della previsione di cui all-articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all-articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (PMI), nonche agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Pertanto l-ambito di applicazione dell-A.U.A. riguarda:
- gli IMPIANTI gestiti dalle categorie di imprese rientranti nella fattispecie delle cosiddette Piccole e Medie Imprese (PMI), così come individuate dall-art. 2 del DM 18 aprile 2005 (vedi stralcio del decreto riportato nell-appendice normativa del presente foglio informativo);
- gli IMPIANTI non soggetti alle disposizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale e gestiti da un qualsivoglia soggetto giuridico. In questo specifico caso non occorre focalizzare l-attenzione sulla natura giuridica del gestore dell-impianto (se cioe la sua ragione sociale sia pubblica o privata o a quale categoria di impresa esso rientri), bensi sulla TIPOLOGIA di IMPIANTO da esso gestito;
L-impianto deve essere una -unita tecnica permanente- asservita ad una delle ATTIVITA INDUSTRIALI univocamente individuate ed elencate nell-allegato VIII della parte II del D.Lgs 152/2006 (Categorie di attivita industriali soggetti ad Autorizzazioni Integrate Ambientali - A.I.A.), ma la cui capacita di produzione e pari o inferiore rispetto a quella necessaria per rientrare in regime di A.I.A.
La ratio interpretativa sopra esposta trae origine dall-art. 1 comma 1 del D.P.R 59/2013 (titolato -Ambito di applicazione-) in cui si afferma che il Regolamento recante la disciplina dell-A.U.A si applica alle piccole e medie imprese, -nonche agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di A.I.A.-
Piu specificatamente, poiche di -impianti- si tratta, e pacifica la definizione di tale termine fornita dal legislatore all-art. 5 comma 1, punto i-quater del D.Lgs 152/2006 che così recita: -Impianto: l-unita tecnica permanente in cui sono svolte una o piu attivita elencate nell-allegato VIII (della parte seconda) e qualsiasi altra attivita accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull-inquinamento-;
Stralciando dall-allegato VIII gli impianti soggetti ad AIA, gli impianti da assoggettare ad AUA (se necessitano delle autorizzazioni/comunicazioni di cui al comma 1 dell-art.3 del Decreto 59/13) sono quelli elencati nella appendice normativa del presente foglio informativo.
Pertanto, al fine di individuare a quale regime autorizzativo sia subordinato il gestore di un impianto (AUA, AIA, altra autorizzazione di settore vigente), occorre basarsi sulla natura giuridica del gestore, oppure sulla tipologia di attivita che esso svolge con l-impianto di cui e il gestore.
Quindi sinteticamente l-AUA si applica nei seguenti casi:
IMPIANTI DA ASSOGGETTARE AD AUA STRALCIATI DALL-ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006, OPPURE PMI, ENTRAMBI SOGGETTI ALLE AUTORIZZAZIONI / COMUNICAZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL-ART. 3 DEL DPR 59/2013.
N.B. Le imprese attestano l-appartenenza alle categorie di PMI mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell-art. 46 del DPR n. 445/2000).
2.1) ESCLUSIONI:
Tutti gli impianti che non ricadono nell-elenco degli impianti soggetti ad AUA o non sono gestiti da una PMI non possono richiedere l-AUA (es. supercondomini, enti pubblici, ecc.) anche se sono soggetti ad uno o piu dei titoli di cui al comma 1 dell-art.3 del Decreto 59/13).
Non sono soggetti ad AUA anche gli impianti soggetti a VIA e gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al comma 1 dell-art.3 del Decreto 59/13 (es. autorizzazione in via generale per impianti art. 275 del D.Lgs. n. 152/06, comunicazione di attivita ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, art. 272 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ecc.);
2.2 ESCLUSIONI FACOLTATIVE
Impianti indicati dal comma 3 dell-art. 3 del decreto 59/13:
Art. 3 comma 3 - E fatta comunque salva la facolta dei gestori degli impianti di non avvalersi dell-autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attivita soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell-istanza per il tramite del Suap.
Ai sensi dell-art. 3 del comma 3 L-AUA E- FACOLTATIVA se si tratta di attivita soggetta SOLO ed UNICAMENTE A COMUNICAZIONI (sopraelencati punti b, e, g) E/O AD AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE (AVG) (punto d) e NON SONO SOGGETTI a nessuna delle altre autorizzazioni.
Esempio: comunicazione preventiva di cui all-articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l-utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, oppure attivita artigianale che aderisce solo alla AVG.
Pertanto la richiesta di sola adesione all-Autorizzazione in via Generale per le emissioni in atmosfera o la sola comunicazione, non comporta l-assoggettamento al regime autorizzativo di AUA, mentre l-esclusione facoltativa (comma 3 dell-art. 3) non si applica ad una impresa che recupera rifiuti (comunicazione ai sensi dell-art. 215 e 216 del D.Lgs 152/06) che, oltre alla comunicazione, avra bisogno, preventivamente, dell-autorizzazione alle emissioni in atmosfera o dell-autorizzazione allo scarico.
Resta fermo l-obbligo di presentare comunicazione o adesione ad AVG per tramite del SUAP nelle modalita indicate dal D.P.R. 160/2010 (vedi appendice normativa del presente foglio informativo) specificando che la PMI NON intende richiedere l-A.U.A. ma intende solo avvalersi della facolta di cui all-art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013.
Resta inteso che la data di avvio del procedimento e univocamente individuata dalla data di presentazione della comunicazione o adesione a AVG presso lo SUAP.
In questo caso non trattandosi di AUA, per eventuali richieste di integrazioni vigono le prescritte norme di settore e non quanto indicato dall-art. 4 comma 3 del D.P.R. 59/2013 (verifiche entro 30 giorni dall-istanza).
3) _ QUANDO RICHIEDERE L-AUA
I soggetti gestori presentano la domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all-aggiornamento DI ALMENO UNO dei titoli abilitativi previsti dal regolamento di cui al DPR n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta gia in possesso.
Attenzione:
L-eventuale procedura verifica di assoggettabilita a Valutazione di Impatto Ambientale (screening) deve essere espletata preventivamente e con esito positivo alla presentazione della domanda di AUA. In altre parole, nel caso di progetto sottoposto a procedura di screening, l-AUA può essere richiesta solo dopo che tale verifica si sia conclusa con decisione di non assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
4) _ QUANDO NON SI PUĂ’ RICHIEDERE L-AUA
L-AUA non può essere richiesta:
- se il progetto e soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale;
- se il progetto e stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) con esito negativo e, quindi, assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- se l-attivita svolta rientra nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
5) _ A CHI E COME SI CHIEDE L-AUA
La domanda di AUA di competenza della citta metropolitana di roma capitale deve essere presentata con procedura di compilazione guidata ovvero SOLO E SOLAMENTE AVVALENDOSI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL DIPARTIMENTO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE mediante il portale WEB istituzionale di quest-ultima raggiungibile al seguente indirizzo WEB: http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it
Allegati al modulo domanda AUA:
Per i titoli abilitativi in materia ambientale di competenza della Provincia, si rimanda alla modulistica di riferimento disponibile nel sito WEB: http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it
Semplificazioni nella compilazione della domanda di AUA per attivita/impianti esistenti:
Al fine di evitare maggiori oneri ai soggetti gestori di attivita/impianti esistenti ricadenti nel campo di applicazione dell-AUA, per la compilazione della domanda di AUA e dei relativi allegati, rispetto alla documentazione gia in possesso dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di rilascio dell-AUA e per cui il gestore non deve fornire alcun aggiornamento ovvero ulteriori informazioni, sara sufficiente l-attestazione da parte del soggetto richiedente che l-impianto non ha subito modifiche, rispetto a quanto a suo tempo autorizzato, in relazione a ciascun titolo abilitativo in materia ambientale in essere e che dovra essere sostituito dall-AUA.

Attenzione:
Per il singolo titolo abilitativo in materia ambientale oggetto di rilascio, di formazione, di rinnovo o di aggiornamento, dovra essere predisposto e presentato, unitamente alla domanda di AUA il pertinente allegato, con le informazioni normalmente richieste per questo tipo di procedura, utilizzando la modulistica vigente e disponibile.
Gli altri allegati, relativi ai titoli abilitativi in materia ambientale gia in essere e da sostituire con l-AUA, sono da presentare con la domanda di AUA solo se occorrono aggiornamenti (facoltativamente e consentito allegarne copia), evidenziando le modifiche intervenute, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.
6) _ TEMPI PER IL RILASCIO DELL-AUA
Si distinguono 2 casistiche:
1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda al SUAP, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, se l-AUA non sostituisce l-autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e l-autorizzazione all-utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, la Provincia adotta il provvedimento di AUA (per le materie di sua competenza) e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente, comunque entro 120 giorni;
2. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, se l-AUA sostituisce l-autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e l-autorizzazione all-utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente, comunque entro 150 giorni, previa indizione della Conferenza dei Servizi per l-acquisizione di pareri.
In ogni caso, possono essere richieste integrazioni, una sola volta. Se il gestore non presenta la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, la domanda di AUA e archiviata. E possibile chiedere una proroga del termine indicato per le integrazioni, in ragione della complessita della documentazione da presentare; in tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi anche per il tempo della proroga.
7) _ COSTI PER IL RILASCIO DELL-AUA
Ai fini del rilascio dell-AUA, il soggetto richiedente e tenuto al versamento delle spese istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure gia stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo abilitante sostituito dall-AUA. La marca da bollo e unica ed apposta esclusivamente sulla istanza di modello di domanda presentata allo SUAP.
8) _ INOLTRE
Occorre segnalare che il D.P.R. 59/2013 (Regolamento A.U.A.) si integra anche con il D.P.R. 160/2010 (Regolamento di disciplina del SUAP), in particolare con l-art. 4 di quest-ultimo che disciplina le modalita di comunicazione e di rapporto tra l-utente, l-autorita competente che adotta il provvedimento autorizzativo e lo stesso sportello SUAP.
Si riporta nel seguito i primi due commi del citato articolo:
D.P.R. 160/2010 - Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP:
1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
Preme altresì segnalare che l-Allegato Tecnico del D.P.R. 160/2010 (titolato -Modalita telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP ed i soggetti coinvolti nel procedimento-), prevede espressamente all-art. 10 delle specifiche tecniche dettagliate sulle modalita di comunicazione (casella mail certificata PEC con il contenuto del messaggio espresso in uno specifico formato).

APPENDICE NORMATIVA
Stralcio norme di riferimento per l-A.U.A
Art. 2 del DM 18 aprile 2005 definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI):
1.La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell-ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l-impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
3. Nell-ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l-impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Art. 5 comma 1, punto i-quater del D.Lgs 152/2006:
Impianto: L-unita tecnica permanente in cui sono svolte una o piu attivita elencate nell-allegato VIII e qualsiasi altra attivita accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull-inquinamento;
IMPIANTI DA ASSOGGETTARE AD AUA STRALCIATI DALL-ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006
Categorie di attivita industriali :
1. Attivita energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione PARI o INFERIORE a 50 MW.
1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti NON localizzati in mare su piattaforme offshore;
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita PARI o INFERIORE a 2,5 tonnellate all-ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita PARI o INFERIORE a 20 tonnellate di acciaio grezzo all-ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto sia PARI o INFERIORE a 50 kJ per maglio e allorche- la potenza calorifica e- PARI o INFERIORE a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita di trattamento PARI o
INFERIORE a 2 tonnellate di acciaio grezzo all-ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita di produzione PARI o INFERIORE a 20
tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita di fusione PARI o INFERIORE a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume PARI o INFERIORE a 30 mc.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita di produzione PARI o INFERIORE 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita di produzione e PARI o INFERIORE a 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita di produzione di PARI o INFERIORE a 50 tonnellate al giorno.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre vetro, con capacita di fusione PARI o INFERIORE a 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita di fusione PARI o INFERIORE a 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita di produzione PARI o INFERIORE a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita di forno PARI o INFERIORE a 4 mc e con una densita di colata per forno PARI o INFERIORE a 300 kg/mc.
5. Gestione dei rifiuti.
5.1. Impianti per l-eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all-art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l-eliminazione degli oli usati, con capacita PARI o INFERIORE a 10 tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell-8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell-inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell-inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita PARI o INFERIORE a 3 tonnellate all-ora.
5.3. Impianti per l-eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell-allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita PARI o INFERIORE a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono FINO a 10 tonnellate al giorno o con una capacita totale di PARI o INFERIORE a 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attivita.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita di produzione PARI o INFERIORE a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacita di trattamento e PARI o INFERIORE alle 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita di trattamento sia PARI o INFERIORE a 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.4:
a) Macelli aventi una capacita di produzione di carcasse PARI o INFERIORE a 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita di produzione di prodotti finiti PARI o INFERIORE a 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita di produzione di prodotti finiti PARI o INFERIORE a 300 tonnellate al giorno
(valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto PARI o INFERIORE a 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l-eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita di trattamento PARI o INFERIORE a 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l-allevamento intensivo di pollame o di suini FINO A:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita di consumo di solvente PARI o INFERIORE a 150 kg all-ora o a 200 tonnellate all-anno.

RequisitiDocumenti e Modulistica

L - istanza A.U.A. di competenza della della Citta Metropolitana di Roma capitale anche se comprende il rilasciato dell?A.U.A. di competenza del COMUNE deve obbligatoriamente essere presentata con procedura di compilazione guidata ovvero SOLO E SOLAMENTE AVVALENDOSI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL DIPARTIMENTO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE mediante il portale WEB istituzionale di quest-ultima raggiungibile al seguente indirizzo WEB: http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it nel quale è possibile reperire tutte le informazioni inerenti l-autenticazione al Portale Web e le modalità da seguire per la compilazione guidata.

A SEGUITO DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELL-UTENTE TRAMITE LO SPORTELLO TELEMATICO DEL MODULO DELL-ISTANZA E DEI RELATIVI ALLEGATI RICHIESTI DALLA PROCEDURA, L-UTENTE DOVRA ALLEGARE ULTERIORMENTE:

a) IL MODELLO G-0-Allegato Obbligatorio alla procedura telematica della Città Metropolitana di Roma Capitale REPERIBILE NEL PORTALE SUAP DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA nella Sezione SCEGLI PROCEDIMENTO > Modulistica Avvio Proc Unico INDISPENSABILE PER GENERARE IL CODICE PRATICA COME STABILITO DALL
ALLEGATO al D.p.r. 160/2010;

b) LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEI DIRITTI SUAP DA EFFETTUARSI SUL C/C n. 50874007 OPPURE TRAMITE BONIFICO BANCARIO (PER LE CREDANZIALI VEDI LA SEZIONE DIRITTI E SEPSE) CAUSALE: PREOCEDIMENTO ORDINARIO SUAP.

C) Modello F-17 Procura Speciale (solo se nominato)
D) Modello specifico per gli scarichi idrici G-54 o G-56 secondo la fattispecie che ricorre
E) Modello D-100sep-Comunicazione Antimafia

LA SUDDETTA MODULISTICA e LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN FORMATO PDF/A e SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE DOVRANNO ESSERE ALLEGATI ALLA PRATICA COMPILATA CON LA PROCEDURA TELEMATICA GUIDATA PRIMA DELL-INVIO FINALE al DIPARTIMENTO DELLA CITTA? METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.

UNA VOLTA TERMINATA LA PROCEDURA TELEMATICA AVVALENDOSI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL DIPARTIMENTO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, LA QUALE TRASMETTERA IL TUTTO AL SUAP PER L-AVVIO DEL PROCEDIMENTO

N.B. IL MANCATO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI COMPETENZA DI QUESTO SUAP DESCRITTA ALLE PRECEDENTI LETTERE a) e b), COMPORTERA LA SOSPENSIONE DELL-ISTANZA, OVVERO NON SI PROCEDERA ALL-INVIO DI QUANTO RICEVUTO AL DIPARTIMENTO DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE FINO A QUANDO IL RICHIEDENTE NON PROCEDERA ALLA REGOLARIZZAZIONE, TENUTO CONTO CHE LA COMPETENZA AD AVVIARE IL PROCEDIMENTO E SOLO E SOLAMENTE DEL SUAP, DI CONSEGUENZA, GIURIDICAMENTE, NON HA NESSUNA VALENZA AVER PREDISPOSTO L-ISTANZA MEDIANTE LA PROCEDURA TELEMATICA. DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.

Link utileSportello Telematico Citta Metropolitana Roma Capitale