Definizione | Tipologia di procedimento: Procedimento di immediato avvio dell-attività
Descrizione: La presente attività non è discilinata da alcuna normativa di legge specifica. La sua applicazione si rinviene soltanto nella Circolare del MISE che di seguito si trascrive:
Circolare , 31 gennaio 2014, n. 16361
Oggetto: Contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina per le attività di acconciatore ed estetista. In relazione ad alcuni quesiti pervenuti sulla questione in oggetto e tenuto conto delle indicazioni al riguardo fornite dall?Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresentano le seguenti considerazioni. La regolamentazione delle professioni di acconciatore e di estetista rientra nell?ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell art. 117, terzo comma della Costituzione, per cui la potestà legislativa spetta alle Regioni che la esercitano nell?ambito dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato. La Corte Costituzionale ha peraltro più volte chiarito che i requisiti di accesso a tutte le attività economiche, necessariamente identici su tutto il territorio nazionale, implicano aspetti di garanzia della concorrenza e di unità dell ordinamento e rientrano, pertanto, nell?ambito delle materie di competenza esclusiva statale di cui all articolo 117, secondo comma della Costituzione. I suddetti principi fondamentali e la predetta disciplina unitaria dell?accesso all?attività, sono stabiliti per l attività di acconciatore dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni, mentre per l?attività di estetista la normativa statale di riferimento è data dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni. _ Ai sensi della predetta normativa l?ipotesi di ?affitto di poltrona? o ?affitto di cabina? (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l?esercizio dell?attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell?immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo. _ Per l?attività di acconciatore la legge ammette la ulteriore possibilità di prestazione dell?attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali. L?art. 2, comma 6 della legge. n. 174/2005 dispone infatti che per l effettuazione dei trattamenti e dei servizi previsti, le imprese esercenti l attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all impresa, purché in possesso dell abilitazione prevista. E? altresì disposto che a tale fine, le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. In tal modo risulterebbe quindi già consentito l affitto di poltrona per quanto riguarda l attività di acconciatore anche a non imprenditori. _ Inoltre, poiché ai sensi dell?art. 9, comma 1 della legge n.1 del 1990, l?attività di estetista può essere svolta anche unitamente all?attività di barbiere o parrucchiere, purché in possesso dei relativi requisiti abilitativi, l??affitto di poltrona? per l?attività di acconciatore anche a non imprenditori risulterebbe possibile anche da parte di un gestore di un centro estetico in possesso, oltre che dell?abilitazione di estetista, anche dell?abilitazione di acconciatore. _ Per l?attività di estetista la questione appare più complessa. ? La normativa prevede che l attività professionale di estetista sia esercitata in forma di impresa, non consentendo l esercizio ai soggetti non iscritti all Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese. ? Peraltro il citato art. 9, comma 1, della legge n. 1 del 1990, nell?ammettere l?esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore nella medesima sede, fa riferimento unicamente ai requisiti professionali da possedere per l?esercizio delle rispettive attività e non anche all?esercizio di impresa. ? Ciò significa non solo che l?attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche che all?interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore). ? Ne deriva che un?impresa singola può esercitare l?attività in entrambi i campi purché al suo interno vi siano operatori in possesso dei rispettivi titoli abilitativi. ? Non fa difetto ad una tale impostazione l?utilizzo, nell?art. 9 citato, del termine ?soci?, il quale va necessariamente letto in senso ?atecnico?, posto che la stessa normativa permette la prestazione anche da parte di soggetti preposti quali familiari, dipendenti o collaboratori, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti. _ Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento conseguirebbe che l?esercente dell?attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l?utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi. _ Una tale interpretazione risulta conforme alle disposizioni ulteriori emanate in tema di liberalizzazione delle attività economiche, in attuazione dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all articolo 41 della Costituzione e di concorrenza sancito dal Trattato dell Unione europea. Si fa riferimento, in particolare alle previsioni di cui al comma 2 dell?art. 10 del decretolegge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il quale, nell?ottica di un?ampia liberalizzazione del settore, prevede che le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività e non possono essere subordinate al rispetto di distanze minime o di parametri numerici prestabiliti e dell obbligo di chiusura infrasettimanale, nonché alle successive disposizioni di cui all?art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che riduce ulteriormente gli oneri amministrativi e gli ostacoli burocratici gravanti sulle imprese ed impone al comma 2 una interpretazione pro-concorrenziale delle norme vigenti. _ Le suddette possibilità di affitto di poltrona e di affitto di cabina, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Fermo restando quanto sopra specificato, a titolo indicativo si individuano i seguenti aspetti di cui si potrebbe tenere conto in una eventuale disciplina di dettaglio dei contratti in argomento. _ Il contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina sopra individuato, dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d?opera all?interno del medesimo salone di acconciatore o di estetista. Esso potrebbe essere integrato con specifici elementi quali quello di prevedere una certa stabilità dell?esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale). _ Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l?uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell?affittuario di poltrona/cabina. |