Trasporto Onoranze Funebri
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Ufficio | SUAP |
Procedimenti collegati | MODULISTICA AVVIO PROCEDIMENTO SCIA
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Definizione | Tipologia di procedimento: Procedimento di immediato avvio dell-attività Descrizione: Onoranze funebri l-attività è disciplinata dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria nonché dal Regolamento comunale.
Ai sensi dell-art.19 del D.P.R. sopra richiamato Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all-obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell-art. 16, comma 1, lettera a). Nei casi previsti dall-art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
Ai sensi dell-art. 20 del citato D.P.R. i carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all anno lo stato di manutenzione. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
Ai sensi dell-art. 21 del citato D.P.R. le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. Salva l-osservanza delle disposizioni di competenza dell-autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l-idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell-Unità Sanitaria Locale competente.
DETTA ATTIVITà RIENTRA NELL-AMBITO DELLE AGENZIE D-AFFARI DI CUI ALL-ART. 115 TULPS, quando riguarda il disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative inerenti il settore e l-intermediazione per la prestazione dei servizi fotografici, tipografici, pubbliche affissioni e simili, trasporto e ogni servizio concernente il settore anche il disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri e agenzie onoranze funebri.
DETTA ATTIVITà RIENTRA NELL-AMBITO DELLA DISCIPLINA COMMERCIALE quando riguarda la fornitura di cofani mortuari, urne cinerarie, fiori od altri oggetti.
L-agenzia è tenuta al rispetto del regolamento di polizia mortuaria, e dei regolamenti eventualmente emanati dall-autorità sanitaria ed al Comune in particolare per ciò che attiene l-accesso agli ambienti destinati a camere ardenti e al trattamento e conservazione delle salme. |
| Requisiti | Documenti e Modulistica
Qui di seguito trovi la modulistica contenente tutti i documenti da produrre, richiesti all-imprenditore.
Modello F-17 Procura Speciale (solo se nominato) Modello E-5 (trasporto onoranze funebri) e la documentazione elencata nel modello stesso
Pagamento dei diritti Suap ( Per le credenziali di pagamento (Vedi nel Portale Suap alla voce -Diritti e Spese-)
Versamenti diritti d istruttoria favore della ASL territorialmente competente (Vedi nel Portale Suap alla voce -Diritti e Spese-) |
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Link utile | Modulistica FAC-Simile |
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