Definizione | L-Autorizzazione Unica Ambientale e un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese, in attuazione dell-art. 23 del D.L. n. 5 del 9/2/2012, convertito dalla Legge n. 5/2012 (-decreto semplificazioni-). 1) _ COS-E LA A.U.A.: Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l-impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, di seguito elencati (*): a) autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e, in particolare: - autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, di competenza del Comune; b) comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l-utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all-articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari) -e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari - di competenza del Comune; c) comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - di competenza del Comune;
(*) Con specifiche norme regionali da emanare, potranno eventualmente essere aggiunti, e quindi compresi nell-AUA, ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale. L-AUA AVRA DURATA PARI A 15 ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI RILASCIO. 2) _ CHI RICHIEDE l-AUA: Il regolamento 59/13, in attuazione della previsione di cui all-articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all-articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (PMI), nonche agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. Pertanto l-ambito di applicazione dell-A.U.A. riguarda: - gli IMPIANTI gestiti dalle categorie di imprese rientranti nella fattispecie delle cosiddette Piccole e Medie Imprese (PMI), così come individuate dall-art. 2 del DM 18 aprile 2005 (vedi stralcio del decreto riportato nell-appendice normativa del presente foglio informativo); - gli IMPIANTI non soggetti alle disposizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale e gestiti da un qualsivoglia soggetto giuridico. In questo specifico caso non occorre focalizzare l-attenzione sulla natura giuridica del gestore dell-impianto (se cioe la sua ragione sociale sia pubblica o privata o a quale categoria di impresa esso rientri), bensi sulla TIPOLOGIA di IMPIANTO da esso gestito; L-impianto deve essere una -unita tecnica permanente- asservita ad una delle ATTIVITA INDUSTRIALI univocamente individuate ed elencate nell-allegato VIII della parte II del D.Lgs 152/2006 (Categorie di attivita industriali soggetti ad Autorizzazioni Integrate Ambientali ? A.I.A.), ma la cui capacita di produzione e pari o inferiore rispetto a quella necessaria per rientrare in regime di A.I.A. La ratio interpretativa sopra esposta trae origine dall-art. 1 comma 1 del D.P.R 59/2013 (titolato -Ambito di applicazione-) in cui si afferma che il Regolamento recante la disciplina dell-A.U.A si applica alle piccole e medie imprese, -nonche agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di A.I.A.- Piu specificatamente, poiche di -impianti- si tratta, e pacifica la definizione di tale termine fornita dal legislatore all-art. 5 comma 1, punto i-quater del D.Lgs 152/2006 che così recita: -Impianto: l-unita tecnica permanente in cui sono svolte una o piu attivita elencate nell-allegato VIII (della parte seconda) e qualsiasi altra attivita accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull-inquinamento-; Stralciando dall-allegato VIII gli impianti soggetti ad AIA, gli impianti da assoggettare ad AUA (se necessitano delle autorizzazioni/comunicazioni di cui al comma 1 dell-art.3 del Decreto 59/13) sono quelli elencati nella appendice normativa del presente foglio informativo. Pertanto, al fine di individuare a quale regime autorizzativo sia subordinato il gestore di un impianto (AUA, AIA, altra autorizzazione di settore vigente), occorre basarsi sulla natura giuridica del gestore, oppure sulla tipologia di attivita che esso svolge con l-impianto di cui e il gestore. Quindi sinteticamente l-AUA si applica nei seguenti casi: IMPIANTI DA ASSOGGETTARE AD AUA STRALCIATI DALL-ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006, OPPURE PMI, ENTRAMBI SOGGETTI ALLE AUTORIZZAZIONI / COMUNICAZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL-ART. 3 DEL DPR 59/2013. N.B. Le imprese attestano l-appartenenza alle categorie di PMI mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell-art. 46 del DPR n. 445/2000). 2.1) ESCLUSIONI: Tutti gli impianti che non ricadono nell-elenco degli impianti soggetti ad AUA o non sono gestiti da una PMI non possono richiedere l-AUA (es. supercondomini, enti pubblici, ecc.) anche se sono soggetti ad uno o piu dei titoli di cui al comma 1 dell-art.3 del Decreto 59/13). Non sono soggetti ad AUA anche gli impianti soggetti a VIA e gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al comma 1 dell-art.3 del Decreto 59/13 (es. autorizzazione in via generale per impianti art. 275 del D.Lgs. n. 152/06, comunicazione di attivita ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, art. 272 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ecc.); 2.2 ESCLUSIONI FACOLTATIVE Impianti indicati dal comma 3 dell-art. 3 del decreto 59/13: Art. 3 comma 3 - E fatta comunque salva la facolta dei gestori degli impianti di non avvalersi dell-autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attivita soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell-istanza per il tramite del Suap. Ai sensi dell-art. 3 del comma 3 L-AUA E- FACOLTATIVA se si tratta di attivita soggetta SOLO ed UNICAMENTE A COMUNICAZIONI (sopraelencati punti b, e, g) E/O AD AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE (AVG) (punto d) e NON SONO SOGGETTI a nessuna delle altre autorizzazioni. Esempio: comunicazione preventiva di cui all-articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l-utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, oppure attivita artigianale che aderisce solo alla AVG. Pertanto la richiesta di sola adesione all-Autorizzazione in via Generale per le emissioni in atmosfera o la sola comunicazione, non comporta l-assoggettamento al regime autorizzativo di AUA, mentre l-esclusione facoltativa (comma 3 dell-art. 3) non si applica ad una impresa che recupera rifiuti (comunicazione ai sensi dell-art. 215 e 216 del D.Lgs 152/06) che, oltre alla comunicazione, avra bisogno, preventivamente, dell-autorizzazione alle emissioni in atmosfera o dell-autorizzazione allo scarico. Resta fermo l-obbligo di presentare comunicazione o adesione ad AVG per tramite del SUAP nelle modalita indicate dal D.P.R. 160/2010 (vedi appendice normativa del presente foglio informativo) specificando che la PMI NON intende richiedere l-A.U.A. ma intende solo avvalersi della facolta di cui all-art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013. Resta inteso che la data di avvio del procedimento e univocamente individuata dalla data di presentazione della comunicazione o adesione a AVG presso lo SUAP. In questo caso non trattandosi di AUA, per eventuali richieste di integrazioni vigono le prescritte norme di settore e non quanto indicato dall-art. 4 comma 3 del D.P.R. 59/2013 (verifiche entro 30 giorni dall-istanza). 3) _ QUANDO RICHIEDERE L-AUA I soggetti gestori presentano la domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all-aggiornamento DI ALMENO UNO dei titoli abilitativi previsti dal regolamento di cui al DPR n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta gia in possesso. Attenzione: L-eventuale procedura verifica di assoggettabilita a Valutazione di Impatto Ambientale (screening) deve essere espletata preventivamente e con esito positivo alla presentazione della domanda di AUA. In altre parole, nel caso di progetto sottoposto a procedura di screening, l-AUA può essere richiesta solo dopo che tale verifica si sia conclusa con decisione di non assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 4) _ QUANDO NON SI PUĂ’ RICHIEDERE L-AUA L-AUA non può essere richiesta: - se il progetto e soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale; - se il progetto e stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) con esito negativo e, quindi, assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); - se l-attivita svolta rientra nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali; Al fine di evitare maggiori oneri ai soggetti gestori di attivita/impianti esistenti ricadenti nel campo di applicazione dell-AUA, per la compilazione della domanda di AUA e dei relativi allegati, rispetto alla documentazione gia in possesso dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di rilascio dell-AUA e per cui il gestore non deve fornire alcun aggiornamento ovvero ulteriori informazioni, sara sufficiente l-attestazione da parte del soggetto richiedente che l-impianto non ha subito modifiche, rispetto a quanto a suo tempo autorizzato, in relazione a ciascun titolo abilitativo in materia ambientale in essere e che dovra essere sostituito dall-AUA.
Attenzione: Per il singolo titolo abilitativo in materia ambientale oggetto di rilascio, di formazione, di rinnovo o di aggiornamento, dovra essere predisposto e presentato, unitamente alla domanda di AUA il pertinente allegato, con le informazioni normalmente richieste per questo tipo di procedura, utilizzando la modulistica vigente e disponibile. Gli altri allegati, relativi ai titoli abilitativi in materia ambientale gia in essere e da sostituire con l-AUA, sono da presentare con la domanda di AUA solo se occorrono aggiornamenti (facoltativamente e consentito allegarne copia), evidenziando le modifiche intervenute, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti. 6) _ TEMPI PER IL RILASCIO DELL-AUA Si distinguono 2 casistiche: 1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda al SUAP, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, se l-AUA non sostituisce l-autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e l-autorizzazione all-utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, la Provincia adotta il provvedimento di AUA (per le materie di sua competenza) e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente, comunque entro 120 giorni; 2. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, se l-AUA sostituisce l-autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e l-autorizzazione all-utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente, comunque entro 150 giorni, previa indizione della Conferenza dei Servizi per l-acquisizione di pareri. In ogni caso, possono essere richieste integrazioni, una sola volta. Se il gestore non presenta la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, la domanda di AUA e archiviata. E possibile chiedere una proroga del termine indicato per le integrazioni, in ragione della complessita della documentazione da presentare; in tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi anche per il tempo della proroga. 7) _ COSTI PER IL RILASCIO DELL-AUA Ai fini del rilascio dell-AUA, il soggetto richiedente e tenuto al versamento delle spese istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure gia stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo abilitante sostituito dall-AUA. La marca da bollo e unica ed apposta esclusivamente sulla istanza di modello di domanda presentata allo SUAP. 8) _ INOLTRE Occorre segnalare che il D.P.R. 59/2013 (Regolamento A.U.A.) si integra anche con il D.P.R. 160/2010 (Regolamento di disciplina del SUAP), in particolare con l-art. 4 di quest-ultimo che disciplina le modalita di comunicazione e di rapporto tra l-utente, l-autorita competente che adotta il provvedimento autorizzativo e lo stesso sportello SUAP. Si riporta nel seguito i primi due commi del citato articolo: D.P.R. 160/2010 - Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP: 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Preme altresì segnalare che l-Allegato Tecnico del D.P.R. 160/2010 (titolato -Modalita telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP ed i soggetti coinvolti nel procedimento-), prevede espressamente all-art. 10 delle specifiche tecniche dettagliate sulle modalita di comunicazione (casella mail certificata PEC con il contenuto del messaggio espresso in uno specifico formato).
APPENDICE NORMATIVA Stralcio norme di riferimento per l-A.U.A Art. 2 del DM 18 aprile 2005 definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI): 1.La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell-ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l-impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro 3. Nell-ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l-impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Art. 5 comma 1, punto i-quater del D.Lgs 152/2006: Impianto: L-unita tecnica permanente in cui sono svolte una o piu attivita elencate nell-allegato VIII e qualsiasi altra attivita accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull-inquinamento; IMPIANTI DA ASSOGGETTARE AD AUA STRALCIATI DALL-ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006 |