Definizione | Tipologia di procedimento: Procedimento di immediato avvio
(art. 2, comma 3, del Regolamento Regionale Lazio 07/08/2015, n. 8 e art. 12-bis introdotto dal Regolamento Regionale 16.06.2017 n. 14)
1. Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all-interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell-abitazione.
2. Per le finalità di cui al punto precedente, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d-uso ai fini urbanistici.
4. I soggetti di cui al punto 2 che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l-apposita modulistica predisposta dallo stesso e trasmettono, per via telematica all-Agenzia Regionale del Turismo (organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it), copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze ai sensi del comma 3 dell-articolo 2 del 20/06/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 49
5. Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promocommercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi. |