Definizione | Tipologia di procedimento: Procedimento di immediato avvio dell-attività
Descrizione: Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest-ultimo, il veicolo stesso. Ai sensi dell-art. 84 D.Lgs 285/92 è ammessa, nell-ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l-utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un-impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i veicoli, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, i caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. L-esercizio dell-attività di noleggio di veicoli senza conducente è disciplinato dal D.P.R. 481/01 -Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l-esercizio dell-attività di noleggio di veicoli senza conducente-. L-esercizio dell-attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto SCIA, da presentarsi al comune nel cui territorio è la sede legale dell-impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell-impresa stessa. |