Definizione | Tipologia di procedimento: Procedimento che necessita di rilascio del titolo abilitativo da conseguirsi mediante procedimento ordinario e/o conferenza di servizi.
Descrizione: Rifornimento degli automezzi. Si definiscono carburanti l-insieme delle benzine e dei gasoli per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri prodotti per autotrazione idonei alla vendita. L-installazione e l-esercizio di impianti di distribuzione di carburanti sono attività libere sulla base dell-autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 32 del 1998. Con la legge n.133 del 06/08/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, è stata introdotta una liberalizzazione completa del settore: l-art. 83 bis, comma 17 della legge prevede infatti che -Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell-ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l-installazione e l-esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne- al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi-. Il procedimento descritto nella presente scheda si applica per realizzare nuovi impianti aperti al pubblico, ampliare o potenziare, modificare e demolire quelli esistenti. Il procedimento è legato, in particolare, alla verifica della conformità alle disposizione del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali, alle norme urbanistico-edilizie, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione. |